Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 259


TRATTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI RIASSICURAZIONE
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 259"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti