Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 218


VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
(Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
(Comma sostituito dall'art. 17, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 13, lett. a), b) e c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
(Comma sostituito dall'art. 17, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 13, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).
(Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)

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