Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 210-bis


DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPRESA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.
(Articolo inserito dall’ art. 3, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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