Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 111


REQUISITI PARTICOLARI PER L'ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI DIRETTI E DEI COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 111"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti