Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 105


REVOCA DELL'INCARICO ALL'ATTUARIO REVISORE

1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB.
(Comma così modificato dalle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 5 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, al revisore legale o alla società di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la società di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
(Comma così modificato dalle lettere d) ed e) del comma 5 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 105"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti