Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 102


CAPO V Revisione legale dei conti (Rubrica così sostituita dal comma 1 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) (REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO) (Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l’articolo 103.
(Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. [L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza].
(Comma abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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