Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 94


abrogato - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA

[1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.
(Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151)].
(Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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