Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 89


abrogato - CESSIONE DEL CONTRATTO

[1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione].
(Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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