Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 77


RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ACCESSORI

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
(L’originario Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81, è stato così sostituito, con l’attuale Capo I, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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