Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 51


CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice;
(Lettera così modificata dall’art. 7, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

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