Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 41


abrogato TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E PUBBLICITÀ

[1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992].
(Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

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