Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 10


ATTUAZIONE
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Denominazione così modificata ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221), di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i princìpi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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