Decreto Legislativo del 2005 numero 192 art. 2


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) [«prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico];
(Lettera abrogata dal comma 1 dell’art. 18, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
d) [«attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio];
(Lettera abrogata dal comma 1 dell’art. 18, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
e) [«cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica];
(Lettera abrogata dal comma 1 dell’art. 18, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
f) [«sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria];
(Lettera abrogata dal comma 1 dell’art. 18, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-quinquies) «confine del sistema (o energetico dell'edificio)»: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-septies) «edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-novies) «edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica»: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-ter decies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis);
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-vicies septies) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63)
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

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