Decreto Legislativo del 2005 numero 122 art. 13-bis


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2

1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.
(Articolo aggiunto dal comma 4-bis dell’art. 20, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)

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