Decreto Legislativo del 2005 numero 122 art. 10


ESENZIONI E LIMITI ALLA ESPERIBILITA' DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 10-quater, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, nel testo integrato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80)
2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

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