Decreto Legislativo del 2005 numero 101 art. 3


CONSERVAZIONE DELL'INTEGRITA' FONDIARIA
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con D.M. 27 novembre 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.».

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