Decreto Legislativo del 2004 numero 56 art. 8


abrogato DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
[1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t).
(Comma così modificato dall'art. 21, L. 25 gennaio 2006, n. 29)
5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.
7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a € 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. È fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

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