Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 87


SEZIONE IV Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (Rubrica così sostituita dalla lettera iii) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) (CONVENZIONE UNIDROIT)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.
(Articolo così sostituito dalla lettera lll) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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