Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 75


SEZIONE III Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (Rubrica così sostituita dalla lettera eee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera fff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera fff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera fff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera fff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera fff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 75"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti