Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 55


ALIENABILITA' DI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO CULTURALE
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
(Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
(Comma così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
(Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
(Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
(Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
(Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
(Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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