Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 54


BENI INALIENABILI

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
(Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
(Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
(Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124)
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’ articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dall'art. 4, comma 16, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 1, comma 175, lett. e), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124)
[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;]
(Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)]
(Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

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