Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 38


ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DEI BENI CULTURALI OGGETTO DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Rubrica così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 e poi dal numero 1) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008)
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
(Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 2) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
(Comma così modificato dal numero 3) della lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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