Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 37


CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
(Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 1) della lettera q) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera q) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera q) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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