Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 25


CONFERENZA DI SERVIZI
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera l) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(Comma così sostituito dal numero 2) della lettera l) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

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