Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 183


DISPOSIZIONI FINALI
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così sostituito dall'art. 30 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

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