Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 175


VIOLAZIONI IN MATERIA DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

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