Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 165


VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

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