Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 152


INTERVENTI SOGGETTI A PARTICOLARI PRESCRIZIONI
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
(Comma prima sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi così modificato dai numeri 1) e 2) della lettera bb) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2. [Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze].
(Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi soppresso dal numero 3) della lettera bb) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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