Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 150


INIBIZIONE O SOSPENSIONE DEI LAVORI
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di:
(Alinea così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 1) della lettera z) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
(Lettera così modificata dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.
(Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera z) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
3. [Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori].
(Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi abrogato dal numero 3) della lettera z) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

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