Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 147


AUTORIZZAZIONE PER OPERE DA ESEGUIRSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.
(Comma così modificato prima dall'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

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