Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 139


PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (Rubrica così modificata dal numero 1) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
(Comma così modificato dal numero 3) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
(Comma così modificato dal numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
(Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)

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