Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 136


CAPO II Individuazione dei beni paesaggistici (IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
(Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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