Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 132


CONVENZIONI INTERNAZIONALI
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
(Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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