Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 114


LIVELLI DI QUALITA' DELLA VALORIZZAZIONE
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
(Comma cosi sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. gg), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

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