Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 109


CATALOGO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E DI RIPRESE DI BENI CULTURALI
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 109"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti