Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 107


USO STRUMENTALE E PRECARIO E RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.
(Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ttt) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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