Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 106


SEZIONE II Uso dei beni culturali (USO INDIVIDUALE DI BENI CULTURALI)

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
(Comma così modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
(Comma così modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)

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