Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 105


DIRITTI DI USO E GODIMENTO PUBBLICO
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

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