Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 9


abrogato CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
[1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con i seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorche' non esclusivi, il prezzo, nonche' l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonche' le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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