Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 4


abrogato LIMITI ALL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO ED ALL'AFFIDAMENTO UNITARIO
[1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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