Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 13


abrogato DISPOSIZIONI FINALI
[1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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