Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 10


abrogato VARIANTI
[1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla normativa vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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