Decreto Legislativo del 2004 numero 30 art. 1


abrogato FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
[1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.
4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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