Decreto Legislativo del 2003 numero 6 art. 2


MODIFICA DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Capo VI
DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
2452 (Responsabilita' e partecipazioni). - Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453 (Denominazione sociale). - La denominazione della societa' e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni.
2454 (Norme applicabili). - Alla societa' in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455 (Soci accomandatari). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa' per azioni.
2456 (Revoca degli amministratori). - La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
2457 (Sostituzione degli amministratori). - L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
2458 (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la societa' si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e' provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualita' di socio accomandatario.
2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio del!'azione di responsabilita'.
2460 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
2461 (Responsabilita' degli accomandatari verso i terzi). - La responsabilita' dei soci accomandatari verso i terzi e' regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa' sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.".

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