Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 39


COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE

1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
(Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 1, comma 45, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il predetto comma 45 dell'art. 1, L. 247/2007, è stato a sua volta abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. m), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, a norma del comma 11 del medesimo art. 39, D.L. 112/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008, le disposizioni del presente articolo trovano nuovamente applicazione)

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