Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 88


abrogato MEDICINALI NON A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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