Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 74


abrogato CAPO V (Capo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Particolari contrassegni (CONTRASSEGNI SU VEICOLI E ACCESSI A CENTRI STORICI)

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.
(Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120)
2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.
(Comma così sostituito dall'art. 58, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120)
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo V)

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