abrogato
VOLONTARIATO E OBIEZIONE DI COSCIENZA[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV)