Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 49


abrogato DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

[1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo I)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti