Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 35


abrogato TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

[1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V)
(Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo, vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781, il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956 e l’ art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389)

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